All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941 n.633, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:”I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti.
La misura di tale compenso e le modalita’ di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29″
La misura di tale compenso e le modalita’ di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29″
Bene adesso leggete quest’articolo di Mantellini, questo é lo stato italiano, inutile scriverne ulteriormente.
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